L’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci si pone quale soggetto di rappresentanza degli interessi materiali e morali dei combattenti e reduci iscritti. È territorialmente organizzata in federazioni provinciali e in sezioni, dispone di organi centrali e di organi periferici, previsti dall’art. 20 dello statuto.
Per quanto riguarda le sezioni, esse possono essere costituite in ogni comune, o frazione di comune, purché a formarla concorrano almeno quindici soci. Ogni sezione ha autonomia organizzativa e di gestione e svolge la propria attività nell’interesse dei combattenti e dei reduci della rispettiva circoscrizione territoriale nei limiti dello statuto e in armonia con le direttive degli organi centrali e provinciali.
Gli organi istituzionali di ogni sezione sono quattro:
– l’assemblea di sezione, costituita da tutti i soci;
– il presidente di sezione, che ne ha la rappresentanza e ne firma gli atti ufficiali;
– il consiglio direttivo di sezione, con compiti esecutivi e di gestione;
– il collegio dei sindaci della sezione, con compiti di controllo della gestione economico-finanziaria.
Gli organi esecutivi e di controllo sono rinnovati, di norma, ogni tre anni. Ogni assemblea di sezione può inoltre eleggere a vita un presidente onorario, scelto fra i soci che “hanno servito la Sezione con impegno e alto senso di responsabilità”.